(sonoro)
NOTIZIE NOVELLESI (Settembre 2005)

Decisioni del Consiglio Comunale del 4 Agosto 2005

Delibera n. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 10/06/2005 DAL N. 1 AL N. 6.

      Il Sindaco sottopone all'approvazione dell'Assemblea i verbali della seduta del 10/06/2005 dal n. 1 al n. 6;
      Propone. quindi, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori e, ove nulla osti, che dei suddetti verbali venga letto solo l'oggetto, provvedendo alla lettura del testo completo solo a richiesta;
      Sottopone, pertanto, al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

      

Avuto lettura dell'oggetto dei verbali e constatato che non è stata avanzata richiesta relativamente alla lettura del testo completo;
      Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma i D.Lgs. n. 267/2000;
      Con n. 13 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) di approvare, siccome approva, i verbali della seduta del 10/06/2005 dal n. 1 al n. 6, dando atto che i medesimi vengono letti solo per la parte riguardante l'oggetto e dati per letti per le restanti parti.

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Delibera n. 8

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 17 L.R. N. 56/1977 MODIFICATO DALL'ART. 1 L.R. 29/07/1997 N. 41. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

      Premesso che:
      il Comune di Novello è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione GR. n. 117-11794 del 17/03/1987, di variante generale n. 1 approvata con D.G.R. n. 146-134 10 del 09/03/1992 e di variante strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 6-144 del 05/06/2000;
      il Comune, inoltre, è dotato delle seguenti varianti parziali ai sensi della L.R. n. 4 1/1997: variante parziale n. I approvata con deliberazione C.C. n. 40 del 23/12/1999, variante parziale n. 2 approvata con deliberazione CC. n. 41 del 15/11/2000, variante parziale n. 3 approvata con deliberazione C.C. n. 42 deI 15/11/2000, variante parziale n. 4 approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 22/02/2001, variante parziale n. 5 approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2001, variante parziale n. 6 approvata con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2002 e variante parziale n. 7 approvata con deliberazione C.C. n. 22 del 29/09/2004;
      il Comune ora ha predisposto una variante parziale n. 8 ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 e L.R. n. 41/1997 con lo scopo di consentire modifiche tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al proprio territorio comunale;
      il progetto preliminare di variante parziale n. 8 dopo l'adozione sarà depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione; dal 150 al 30° giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
      la deliberazione di adozione e gli atti dovranno essere inviati alla Provincia che entro 45 giorni dalla ricezione dovrà pronunciarsi sulla compatibilità della variante stessa con eventuali piani territoriali e/o progetti sovracomunali approvati;
      In conformità a quanto prescritto dall'art. I L.R. n. 4 1/1997 nella delibera di adozione della presente variante parziale n. 8 dovrà essere esplicitamente dichiarato che la variante parziale in oggetto è compatibile con i piani sovracomunali approvati;
      Udita la relazione del Presidente e del redattore Ing. Dardo Manlio presente alla seduta;
      Ritenuto dover procedere all'esame degli argomenti di variante che sono i seguenti:
1) individuazione dell'area produttiva terziaria esistente in Loc. Tarditi Soprani in Via Crosa funzionante antecedente alla variante strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 6-144 del 05/06/2000 ed erroneamente non individuata; segnalazione cartografica dell'area di m2 3.550 sulla tav. 16/VP8 "assetto del territorio comunale (1:5.000)" e denominazione della stessa "area produttiva terziaria esistente e di completamento (P.E.7)" per consentire il potenziamento funzionale dell'attività insediata; verifica del parametro (6%) di cui all'art. 1 comma 4 lett. f) L.R. n. 41/1997; integrazione normativa all'art. 17 N.T.A. vigente con variante parziale n. 6;
2) mutamento della destinazione d'uso dell'area a spazi pubblici in progetto indicata dalla variante strutturale n. 2 vigente a parcheggio (P) e verde attrezzato (V) di m2 3.450 (ceduta al Comune nell'ambito del P.E.C. dell'area A.E.A.2) in area a spazi pubblici in progetto per attrezzature di interesse comune (C) (poliambulatorio diagnostico specializzato) oltre che a spazi pubblici, a parcheggio e verde; integrazione normativa all'art. 9 "aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale" delle N.T.A. di P.R.G.C. vigente (variante generale n. 1) per consentire e normare 1' intervento; 4) estensione per m2 1.900 dell'area produttiva per insediamenti artigianali esistenti (A.!.) ubicata a sud del Capoluogo lungo la strada provinciale direzione Monchiero per consentire l'insediamento di una seconda attività artigianale; integrazione cartografica alla tav. 16 "assetto del territorio comunale (1:5.000)" vigente di variante n. 2 (D.G.R. n. 6-144 deI 05/06/2000) come modificata dalla tav. 16/VP6 di variante parziale n. 6 ed integrazione normativa all'art. 18 N.T.A. vigente per l'utilizzo per l'insediamento delle sole aree vigenti di classe Il di idoneità geomorfologica; verifica del parametro di cui all'art. i comma 4 lett. 1) L.R. n. 4 1/1997;
5) individuazione di fabbricato (foglio 8 mappale 377) nel centro storico ubicato lungo Via Regina Margherita in cortile interno per il quale viene consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B anziché tramite piano di recupero, l'adeguamento delle altezze interne tra i piani e la maggiorazione dell'altezza di gronda della facciata interna al cortile per m 1,10 ossia sino all'altezza del fabbricato adiacente più basso; integrazione cartografica alla tav. I 8/VP6 "assetto del nucleo antico (1:1.000)" di variante parziale n. 6 vigente che ha già modificato la tav. I 8/V2-A di variante strutturale n. 2 vigente ed integrazione normativa all'art. 11 "area di origine antica di recupero abientale (C.S.)";
6) individuazione di fabbricato (foglio 8 mappale 178) nel centro storico ubicato in Via Umberto I per il quale viene consentito con permesso di costruire diretto l'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B anziché tramite piano di recupero; inoltre viene consentito l'ampliamento per vano ascensore in riferimento alla Legge n. 13/1989 in materia di accessibilità ed adottabilità e l'adeguamento in maggiorazione delle altezze per cm 55 sino all'altezza del fabbricato adiacente; integrazione cartografica e normativa come al precedente punto 5;
7) individuazione di fabbricato deposito-garage agricolo ubicato in zona impropria, ossia in "area residenziale esistente a capacità insediativa esaurita (R.E.7)" di Loc. Panerole per il quale, per esigenze funzionali all'attività agricola, viene consentita la realizzazione al piano terreno (su un porticato esistente per una maggior superficie coperta di m2 4,00 x 12,85 = 51,40 con un'altezza verso valle di m 2,70 misurata dal piano terreno e coperto con il prolungamento della falda della copertura esistente; imposizione dei materiali tradizionali similari a quelli esistenti in uso nelle aree agricole;
8) individuazione in Loc. Saccati di fabbricato e relativa area di attività produttiva esistente e funzionante da tempo in area agricola per attività connesse alla viticoltura (cantina di vinificazione, distilleria di vinacce, locali magazzini ed abitazione del proprietario-imprenditore) e segnalazione cartografica dell'area di m2 800 sulla tav. 16/VP8 "assetto del territorio comunale (1:5.000)" e denominazione della stessa "area produttiva e di completamento P.E.8)" per consentire il recupero di una porzione di fabbricato (ex agricolo ora abbandonato) obsoleto e degradato tramite demolizione ed integrale ricostruzione nella volumetria preesistente oltre l'adeguamento della altezze dei piani e contestuale realizzazione di un locale seminterrato di superficie coperta di m2 250 e di altezza m 3,60 per deposito distilleria, locali accessori alla vinificazione; integrazione normativa all'art. 17 "aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali esistenti e di completamento (P.E.)"; verifica del parametro (6%) di cui all'art. I comma 4 lett. f) L.R. n. 46/1997;
9) individuazione di fabbricato commerciale "Farmacia S. Giacinto di Novello" ubicato nell'arca di rispetto cimiteriale per il quale è consentito ai sensi della legislazione vigente l'ampliamento del 10% della cubatura esistente; integrazione alla cartografia tav. I 7/VP "assetto del Capoluogo, F.ni Panerole e Moriglione (1:2.000)" ed integrazione normativa all'art. 28 "area a vincolo cimiteriale",;
10) individuazione di fabbricato abitativo al foglio 8 mappale 361 ubicato in area residenziale esistente e di completamento (R.C.3) del Capoluogo al quale per esigenze funzionali viene consentito la realizzazione di un locale autorimessa al piano terreno di superficie coperta m2 3,80 x 6,70 = 24,46 ed altezza di gronda m 2,50 da misurarsi dal suddetto piano; integrazione cartografica alla tav. I 7/VP3 "assetto del Capoluogo ed integrazione normativa all'art. 14 N.T.A." di variante strutturale n. 2 vigente;
11) lieve traslazione della superficie territoriale dell'area P.E.3 ubicata nel Capoluogo su area attigua della medesima proprietà, mantenendone la stessa superficie, al fine di comprendere nell'area i fabbricati produttivi effettivamente esistenti ed omessi in cartografia di P.R. per consentirne l'ampliamento; aggiornamento della cartografia tav. 17/VP3;

      Dato atto che prima dell'esame dei singoli argomenti si sono allontanati i Consiglieri interessati;

      Ritenuto che gli atti tecnici e le motivazioni corrispondono alla volontà espressa dal Comune nell'interesse pubblico generale;

      Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi delI'art. 49 comma I D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

      Con n. 12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari resi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

      1) di adottare il progetto preliminare di variante parziale n. 8 al P.R.G.C. redatta daII'Ing. Dardo Manlio di Cuneo;
      2) di far constare che la variante parziale n. 8 al P.R.G.C. è composta dai seguenti allegati:
- relazione illustrativa;
- norme tecniche di attuazione - articoli variati;
- tav. 16/VP8 planimetria di progetto Il - assetto del territorio comunale scala 1:5000 (sostituisce la tav. 16/VP6 di variante parziale n. 6);
- tav. 17/VP8 planimetria di progetto III - assetto del capoluogo - frazioni Panerole e Moriglione scala 1:2000 (sostituisce la tav. i7/VP3 di variante parziale n. 3);
- tav. 1 8/VP8 planimetria di progetto IV - assetto del nucleo antico scala 1:1000 (sostituisce la tav. I 8/VP6 di variante parziale n. 6);
      3) di far constare che non esistono piani e/o progetti sovracomunali che interessino la variante in oggetto;
      4) di dare atto che la presente variante recependo solamente modifiche rientranti nei parametri della L.R. n. 4 1/1997 è compatibile con la classificazione acustica del territorio (L.R. n. 52/2000) approvata con deliberazione G.C. n. 23 del 29/09/2004;
      5) di incaricare il responsabile del servizio di pubblicare nei modi e forme di legge l'avviso dell'avvenuta adozione della presente deliberazione e di trasmettere il provvedimento all'Amministrazione della Provincia di Cuneo per gli adempimenti di competenza.

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Delibera n. 9

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. RETTIFICA ART. 2 COMMA 2.

      Premesso che:
      con nota prot. n. 9776/13.12/Area Il del 19/05/2005 l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo -, nel richiamare un orientamento assunto dal Consiglio di Stato con il parere n. 2447/03 espresso in data 13/06/2003 ha sottolineato che "la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richiesta di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale";
      nel senso suesposto si inserisce la sentenza n. 657 del 23/05/2005 dal TAR Piemonte sezione I, la cui motivazione ha il seguente tenore: "Il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico (affidate agli organi politici) e quelle gestionali (affidate ai dirigenti o funzionari responsabili di servizio) ha portata generale ed è insuscettibile di eccezioni che non siano previste dalla legge. Per quanto riguarda gli enti locali, deve farsi specifico riferimento all'art. 6 Legge 15/05/1997 n. 127, che sostituendo l'art. 51 comma i Legge 08/06/1990 n. 142 (poi trasfuso nell'art. 107 TUEL) ha attribuito ai dirigenti "tutti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" ed, in particolare, "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie". La commissione edilizia comunale, pertanto, non può essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell'ente locale.";
      la Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriali -, con nota prot. n. 21210/19 del 09/06/2005 di oggetto "Composizione della Commissione edilizia comunale. Presenza dei politici. Comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali.", nel precisare che "il regolamento tipo proposto dalla Regione Piemonte con la D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999, ed utilizzato dalla maggior parte dei Comuni, effettivamente, all'art. 2 comma 2 stabilisce che "la commissione è composta dal Sindaco o dall 'Assessore suo delegato, che la presiede ..." ed è, quindi, in contrasto con il principio di separazione enunciato nella legislazione vigente" sottolinea comunque che "il testo proposto alI'art. 2 comma 2 non è tassativo: nelle istruzioni fornite per la compilazione dell'articolo si consente che il Comune possa, "... in conformità al testo tipo, stabilire altre modalità per l'individuazione del presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati" e conclude asserendo che "è, quindi, facoltà dei consigli comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il presidente della stessa nel modo che riterranno più opportuno e consono alle esigenze locali";
      Ciò premesso;
      Visto l'art. 2 vigente regolamento edilizio comunale il quale sotto la rubrica "Formazione della Commissione Edilizia" recita testualmente:
      2. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
      3. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da un numero di componenti pari a 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove), eletti dal Consiglio comunale.
      4. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio o di dimostrabile esperienza, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
      5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
      6. La Commissione resta in carica fmo al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
      7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fmo a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
      8. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
      9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
      10. 1 componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
      Ritenuto di modificare il comma 2 dell'art. precitato nel senso di escludere dalla Commissione Edilizia la presenza del Sindaco e di prevedere che il presidente venga nominato nell'ambito dei componenti "tecnici" presenti appunto nel numero di cinque, sette o nove;
      Precisato che la modifica rientra tra quelle conformi al regolamento edilizio tipo di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente;
      Dopo ampia discussione in merito;
      Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;
      Con n. 13 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

      1. di modificare come segue, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, l'art. 2 comma 2 vigente regolamento edilizio comunale:
Art 2 comma 2 NUOVO TESTO
2. La Commissione è composta da un numero di componenti ari a 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove), eletti dal Consiglio comunale.

2. di precisare che la modifica al regolamento in oggetto disposta con la presente entrerà in vigore dopo la pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
3. di incaricare il responsabile del servizio tecnico-urbanistico della pubblicazione di cui al precedente punto.

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Delibera n. 10

OGGETTO: TESTAMENTO OLOGRAFO SIG.RA GALLO MARGHERITA. COSTITUZIONE LEGATO A FAVORE DELL'ASILO INFANTILE DI NOVELLO ORA SCUOLA MATERNA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

      Premesso che:
      con testamento olografo del 15/06/1987, pubblicato con atto a rogito Notaio Gabetti Annamaria rep. n. 25741 del 27/05/2002, la sig.ra Gallo Margherita nata a Novello il 26/02/1915 e deceduta a Narzole il 13/05/2005 costituiva a favore dell'Asilo Infantile di Novello un legato pari a £ 5.000.000 (€2.582,28);
      con deliberazione n. 30-2110 del 29/01/2001 la Giunta Regionale del Piemonte disponeva l'estinzione dell'Asilo Infantile di Novello ed il trasferimento dell'intero patrimonio dello stesso al Comune di Novello;
      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2001 nel prendere atto delle predetta deliberazione della Giunta Regionale il Comune di Novello deliberava l'acquisizione del patrimonio dell'estinto Ente Asilo Infantile di Novello come devoluto con l'atto precitato;
      in forza della predetta estinzione dell'Ente Asilo Infantile e contemporanea devoluzione del patrimonio dello stesso al Comune di Novello operatosi in data 29/01/2001 può ritenersi trasferito in capo al Comune di Novello il legato costituito a favore dell'Ente Asilo Infantile di Novello con testamento olografo del 15/06/1987;
      Ciò premesso;
      Ritenuto di prendere atto e di accettare il legato in oggetto ed i esprimere formalmente con la presente la riconoscenza dell'intera comunità novellese;
      Dopo ampia discussione in merito;
      Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma i D.Lgs. n. 267/2000;
      Con n. 13 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

      1. di prendere atto e di accettare il legato in oggetto nell'importo di £ 5.000.000 (euro 2.582,28);
      2. di esprimere formalmente con la presente la riconoscenza dell'intera comunità novellese.

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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Delibera n. 11

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

      Visto l'elenco delle variazioni da apportare al Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso, al fine di aggiornare le entrate e le uscite sulla base dei fattori modificativi intervenuti successivamente alla sua approvazione;
      Dato atto che nella fattispecie trattasi di:
- variazioni interne, ovvero storno di fondi con invarianza del totale a pareggio;
- variazioni esterne, ovvero modificative del totale a pareggio riguardanti anche spese di investimento;
      Atteso che con tale operazione contabile viene assicurato l'equilibrio complessivo del Bilancio dell'esercizio in corso;
      Dato atto che sono state verificate tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
      Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
      Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma I D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
      Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto Dott. Zoccola Paolo sulle variazioni disposte con il presente atto;
      Con n. 13 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

      1) di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005 secondo le risultanze rappresentate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
      2) di modificare, secondo quanto stabilito con la presente per le spese di investimento, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica;
      3) di dare atto che, in dipendenze della presente deliberazione il Bilancio 2005, che prima pareggiava in euro 1.764.965,34, ora pareggia in euro 1.819.021,73.

      Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

(Tralascio l'elenco delle voci specifiche oggetto di variazione).

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