LA SCUOLA SAVOIARDA DALLA PESTE IN POI - IV parte (Aprile 2022)

(continuazione dalla III parte)

      Nota – Molte frasi del brogliaccio che sto pubblicando non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire.

CIO’ CHE FECE LA LEGGE CASATI

      4) Legge 8 luglio 1904, n. 407 (legge Orlando). L'obbligo scolastico viene esteso al 12° anno di età ed al corso elementare superiore, ove esista. Tale corso superiore é ridotto di un anno (4^ classe) e si rende obbligatoria, nei Comuni con oltre 4.000 abitanti, l’istituzione della 5^ e della 6^ classe, chiamate "corso popolare", in cui si può vedere prefigurato il futuro corso di avviamento professionale. Si hanno cosi tre bienni — inferiore, superiore, popolare — e solo dopo la sesta si consegue la licenza elementare.
      5) Legge 15 luglio 1906, n. 383. E' 1'istituzione di una specie di cassa per il Mezzogiorno scolastica ante litteram. Infatti, si chiamava "Commissione Centrale per il Mezzogiorno" ed aveva il compito — tenuto conto del divario di analfabetismo fra Nord e Sud — di provvedere, con stanziamenti speciali, alla istituzione di scuole popolari, alla costruzione di edifici, alla istituzione di direzioni didattiche e di 2.000 (duemila, nel 1906) scuole serali e festive, nel Sud.
      6) Legge 4 giugno 1911: n. 487 (Legge Daneo-Credaro). Finora, l'istruzione elementare era tutta a carico dei Comuni. Con detta legge, lo Stato si rende conto che l'aumento costante delle spese per l'istruzione elementare non può più essere tutto contenuto nei bilanci comunali, che avevano ancora il pallino del pareggio, e avoca a sé l'amministrazione delle scuole elementari in tutti i Comuni non capoluogo di Provincia o di Circondario. Questi ultimi hanno la facoltà di mantenersi le proprie scuole. Di qui i termini di scuole "avocate" e di scuole "non avocate".
      I Comuni che mantengono le proprie scuole saranno definiti “autonomi", per distinguerli da quelli le cui scuole elementari sono passate allo Stato.
      La legge Credaro prevede anche l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio nell'esercito e nella marina (l'aviazione non esisteva ancora).
      Con tale legge furono istituiti anche, come enti morali, in ogni Comune, i Patronati scolastici, con il compito iniziale di provvedere ai ragazzi più bisognosi, compito che hanno svolto fino al passaggio di tale competenza alle Regioni.
      La legge Credaro, inoltre, divide le scuole in altre due categorie: urbane e rurali, con relative classi di stipendio.
      7) Legge 16 Luglio 1919, n. 1239 (e successive modificazioni). Sono disposizioni sullo stato giuridico dei maestri. Si aboliscono le categorie di scuole urbane e rurali; si distinguono i maestri in straordinari e, dopo quattro anni, ordinari, In questo ultimo grado, si hanno otto classi di stipendio, con passaggio quadriennale dall'una all’altra.

LA RIFORMA GENTILE DEL 1923

      E' un complesso di norme di grande valore innovativo; il sistema, centrato sullo spirito, privilegia fortemente la formazione dell’uomo come essere soprattutto raziocinante, più che agente.
      Con tale legge si dà un contenuto reale al principio della libertà d’insegnamento e si equipara l'insegnamento privato a quello degli Istituti di istruzione Statali.
      Si modifica tutto l'ordinamento interno della scuola: il prime grado, o grado preparatorio, è costituito dalla scuola materna (non obbligatoria). Poi, viene la scuola elementare (obbligatoria), divisa in un grado inferiore, di tre anni, ed uno superiore, di due annni, a cui fa seguito e un corso integrativo di avviamento professionale, di tre anni, chiamato anche "sesta, settima, e ottava classe“, non obbligatorio.
       L'obbligo scolastico è fissato dai sei ai quattordici anni,ed è limitato alle classi esistenti nell'ambito di due chilometri dall’abitazione del ragazzo.
      Si dà luogo alla classificazione di tutte le scuole con scarsa popolazione scolastica; dette scuole vengono chiamate prima “diurne", poi “provvisorie", poi "non classificate" ed infine “rura1i“ e la loro gestione è delegata a determinati enti culturali, fermo restando l’onere a carico dello Stato. Ad enti ed a privati è concesso di istituire "scuole sussidiate", dove i ragazzi obbligati non raggiungano il numero di 15, con retribuzione dell'insegnante a carico degli enti.
      La riforma Gentile, inoltre pone l'insegnamento della religione cattolica a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare.
      Nel campo dell’istruzione secondaria essa trasforma le scuole tecniche in scuole complementari e crea i corsi integrativi di avviamento professionale (le già citate 6^, 7^ ed 8^ elementare}, aventi come fine il completamento dell'istruzione elementare, ma che erano, in pratica, già qualcosa di più della scuola elementare comunemente intesa.
Per le Superiori, la riferma previde;
1) il Liceo Classico, di tre anni, a cui si accedeva solo dalla 5^ ginnasio e la cui maturità era valida per l'iscrizione a tutte le facoltà e universitarie;
2) il Liceo Scientifico, di cinque anni, a cui si accedeva dalle scuole complementari. Detto liceo nasceva dalle ceneri del soppresso liceo moderno e della soppressa sezione fisico-matematica dell”Istituto Tecnico;
3) l’Istituto Magistrale, di quattro anni, che sostituì le scuole normali, con l'esclusivo scopo di preparare i maestri;
4} l'’Istituto Tecnico con le tre sezioni per il commercio, la ragioneria e l’agrimensura.
      Le sezioni industriali dell'istituto tecnico e passarono al Ministero dell’Economia Nazieoale e vi rimasero fino al 1928, quando, con l’unificazione del sistema scolastico, ritornarono al Ministero della Pubblica Istruzione.

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