(continuazione della II parte)
Nota – Molte frasi del brogliaccio che sto pubblicando non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire.
La legge n. 375 del 13 Novembre 1859 (detta “legge Casati” dal ministro che la propose), di ben 380 articoli, fu fondamentale per la riorganizzazione della scuola nell’Italia che si stava formando. Era nata come legge del Piemonte, ma, coi decreti successivi, venne estesa a quasi tutta l’Italia; i relativi regolamenti, dell’anno successivo (1860), furono già emanati in regime di unità nazionale ed ebbero applicazione in tutta l’Italia.
Detta legge constava di cinque titoli:
1) Dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione;
2) Dell’Istruzione superiore;
3) Dell’istruzione secondaria classica;
4) Dell’istruzione tecnica;
5) Dell’istruzione elementare e normale.
In quel periodo, fu apprezzata sia nel contenuto e nella sistematicità dell’esposizione, sia quale legge organica tecnicamente perfetta. Prevedeva sia l’insegnamento pubblico sia quello privato, il tutto con la vigilanza delle autorità scolastiche governative. I due insegnamenti venivano quasi messi in concorrenza, il che non creò attriti né inconvenienti gravi, a parte quelli generati da quelle insofferenze che oggi si definirebbero viscerali.
Ad un esame odierno, si rileva, ad esempio, che non pare esatto non includere l’istruzione tecnica in quella secondaria, ma bisogna tenere presente che la parola “tecnica” aveva un significato molto più umile dell’attuale. Insomma, si tratta più di terminologia che di sostanza. Invece, mancava una chiara ed univoca estensione di tale legge a tutta l’Italia; questo, in pratica, si attuò soltanto attraverso i successivi regolamenti.
In linea generale, tale ordinamento rimase in vigore fino alla riforma Gentile (1923). Esso prevedeva l’obbligo per tutti i Comuni di creare e mantenere il corso inferiore della scuola primaria, "tenendo conto dei bisogni dei loro abitanti e delle loro facoltà". Il corso inferiore, poi, era diviso in due classi; la prima poteva – ma dipendeva dai mezzi economici – essere sdoppiata in una prima inferiore e una prima superiore; in tal caso, il corso inferiore diventava di tre anni. Tale corso era obbligatorio, ma senza sanzioni efficaci, senza misure assistenziali e anche senza tanto convincimento. Basti dire che era obbligatorio per il Comune istituire il corso, ma non per i ragazzi il frequentarlo se non per un anno. Il che serviva a poco, perché non bastava nemmeno ad imparare a parlare italiano.
La scuola secondaria aveva il seguente schema:
a) Ginnasio-Liceo, di complessivi otto anni (3+2+3);
b) Scuola tecnica di tre anni, creata per fornire una minima preparazione professionale di base per l’eventuale avvio alla successiva frequenza dell’Istituto tecnico;
c) Istituto tecnico (triennale e poi quadriennale) per ragionieri, geometri, agronomi, esperti industriali.
L’ordine tecnico non dava accesso all’Università. L’accesso avvenne solo quando fu creato un corso “fisico-matematico” da cui si poteva accedere ad alcune (non a tutte) Facoltà scientifiche ed alle Accademie militari.
Ci furono molte modificazioni nei sessant’anni successivi, ma nessuna di esse ne modificò l’impalcatura generale. Ora, si può dire che la legge Casati aveva una validità concreta, anche se non in linea coi nostri tempi. Era frutto di competenza, di accortezza e di adeguamento a quei tempi e, financo, rispondeva alle esigenze delle classi intellettuali ed operativamente elitarie.
Elenco le principali norme modificatrici della suddetta legge.
1) R. D. 22 Settembre 1867, n. 3956 – La legge Casati poneva il Provveditore a capo dell’istruzione secondaria classica e tecnica e il Regio Ispettore Provinciale a capo dell’istruzione elementare, con l’assistenza del Consiglio Provinciale Scolastico e l’aiuto dei Regi Ispettori circondariali. Con la la citata legge 3956, l’Ispettorato Provinciale per l’istruzione elementare viene soppresso e si passa la competenza al Provveditore agli Studi, ponendo il Prefetto a presiedere il Consiglio Scolastico Provinciale, che ha funzioni deliberative e non solo consultive.
2) Legge 15 Luglio 1877, 3961, seguita poco dopo dal suo regolamento – E’ la famosa legge Coppino, così detta dal ministro albese che la propose. Con essa si fece un passo enorme, sancendo l’obbligatorietà dell’istruzione elementare, almeno per il corso inferiore portato a due anni. Furono stabilite anche le sanzioni, ma l'importante è che si diede una spinta notevole all'incremento delle istituzioni scolastiche nei paesi.
Il ministro Coppino venne accusato di essere un utopista, perché l’evasione rimaneva preoccupante, con enorme differenza fra Nord (poca) e Sud (moltissima). Pare, invece, che avesse prevista tale situazione, che affrontò anche mettendo gli enti locali (i comuni) di fronte alle loro responsabilità scolastiche.
Ebbe il grande merito di stabilire un principio: la scuola elementare per tutti, dando così l’avvio ad una seria campagna nazionale di alfabetizzazione.
Colla stessa legge, nel corso obbligatorio abolì l’insegnamento della religione, sostituendolo colle “prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”. Non piacque molto al clero.
3) Testo Unico del 19 Aprile 1885 n. 3099 e Testo Unico del 21 Ottobre 1903 n. 431 – Si sistema organicamente funzione e posizione degli insegnanti elementari. Si taglia ai Comuni l’autonomia che permetteva loro di decidere le assunzioni e le dimissioni degli insegnanti, non sempre dovute alle loro capacità. Si affida al Consiglio Scolastico Provinciale, che non è elettivo, la competenza in materia di concorsi elementari e di conferme in servizio dopo un periodo di prova.
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