LA SCUOLA SAVOIARDA DALLA PESTE IN POI - V parte (Giugno 2022)

(continuazione dalla IV parte)

      Avevo un paio di argomenti importanti da esporre, sulle recenti leggi sul reclutamento del personale e sul controllo dell’attività del personale stesso. Un brutto periodo di salute, che spero passeggero, mi costringe a ritornare alla continuazione delle vicende delle leggi scolastiche prese da una mia vecchia relazione, basata sulla raccolta di ricerche compiute da altri.
      Nota – Molte frasi del brogliaccio che continuo a pubblicar non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire.

      La relazione continuava così:
      C’erano anche altre disposizioni riguardanti l’istruzione professionale, intesa come avviamento a lavori specifici; c’era anche l’istituzione dell’istruzione artistica.
      Alcuni vollero vedere nella riforma Gentile, che introduceva l’esame di Stato con un profondo concetto di severità e di conseguente selettività, un atto di forza della vecchia aristocrazia e della emergente classe della borghesia economica contro alcuni principi di democratizzazione e di liberalizzazione che si infiltravano nella scuola. Per la verità, tali principi liberalizzanti (= facilità di promozioni) si erano manifestati nella guerra politica fra comunisti e fascisti e puntavano al facile ottenimento e al rilascio dei titoli di studio, con conseguente scadimento della qualità degli stessi. La “liberalizzazione” poteva forse essere una via per allargare l’istruzione di base (elementari), ma non andò a genio al governo dell’”uomo della provvidenza”.
      Non dimentichiamo che la riforma, che porta il nome di Gentile, era in realtà già stata abbozzata da Benedetto Croce, il cui rigore di pensiero unito alla spiritualità di Gentile, pouò spiegare come la serietà degli studi imposti dalla riforma non volgesse ad altro che ad esercitare i giovani nell’esercizio della logica, nell’affinare il pensiero dei futuri intellettuali, nel preparare uomini con un bagaglio di cultura e non solo di nozioni specifiche in un campo limitato.
      D’altro canto, Giovanni Gentile, pur aderendo – come molti – al fascismo anziché al comunismo, fece il ministro per soli due anni, dal 1922 al 1924; poi, preferì dedicarsi alla redazione dell’Enciclopedia Treccani.
      Ma finì male. Nel suo intellettualismo assoluto, nel 1943, accettò dal Governo di Salò la presidenza dell’Accademia d’Italia, organismo che aveva puramente scopi culturali e scientifici. Quell’atto, seppure compiuto con purezza d’intenti, gli costò la vita: il fatto che la nomina gli fosse stata conferita dal Governo Mussolini, unito alla sua vecchia adesione al fascismo, indusse la resistenza clandestina ad ucciderlo a Firenze il 15 Aprile 1944, mentre stava per entrare in casa, di ritorno dall’Accademia. Andò meglio, ad esempio, a Giovanni Gronchi e ad Alcide De Gasperi, i quali, come parlamentari, in quell’autunno del 1922, fra bolscevismo e fascismo, come Gentile optarono per il fascismo votando per il Governo Mussolini, ritenuto il male minore. Eppoi diventarono l’uno Presidente della Repubblica e l’altro Presidente del Consiglio.

LE LEGGI DEL VENTENNIO (1924 – 1944)

      La scuola acquista sempre più peso nella società e, proporzionalmente, si infittiscono i provvedimenti che la riguardano.
      Mi limito a citare solo le leggi principali, che si riferiscono soprattutto alla linea didattica e, solo in parte minore, anche alla gestione del personale.
      1)Legge 7 Gennaio 1929, n. 8 – Si creano le scuole secondarie di avviamento al lavoro, dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che assorbono le scuole complementari, i corsi integrativi di avviamento e le scuole di avviamento al lavoro. Nel 1932, tali scuole assumono le denominazioni di scuole secondarie di avviamento professionale e rimangono in attività, quale alternativa alla scuola media, per i meno dotati, fino al 1963. Insomma, i due rami che tutti abbiamo conosciuto: le cosiddette Scuola Media e Scuola d’Avviamento.
      2)Legge 15 Giugno 1931, n. 889 – Vengono organicamente disciplinati tutti gli istituti tecnici, comprese le sezioni industriali dell’istituto tecnico, da poco nuovamente trasferite come competenza dal Ministero dell’Economia Nazionale al Ministero della Pubblica Istruzione. I predetti istituti sono divisi in cinque sezioni: Commerciale, Industriale (che poi si moltiplicherà in modo impressionante in cento e più specializzazioni, fino ai giorni nostri), Agrario, Geometri e Nautico.
      3)R. D. 1° Luglio 1933, n. 786 - L'oggetto dice: "Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi". Tale provvedimento completa la riforma gestionale della scuola elementare, avviata colla legge Credaro nel 1911, e trasferisce alla gestione diretta dello Stato anche le scuole dei grandi Comuni, tenendo soprattutto conto che, in base al nuovo testo unico del 14 Settembre 1931, n. 1175, relativo alla finanza locale, parecchi oneri finanziari, fra cui lo stipendio dei maestri, prima gravanti sui Comuni, erano già stati assunti dallo Stato.
.       I Comuni, mediante convenzioni apposite con l'amministrazione scolastica, possono conservare scuole speciali, istituzioni intagrative e prescolastiche e (ma solo più tardi) anche scuole normali.
      I maestri comunali passarono nei ruoli dell'amministrazione scolastica regionale, mentre i direttori furono inquadrati fra i direttori didattici e gli ispettori scolastici statali.
      4)R.D. 9 Marzo 1935, n. 400 - Con questa legge il ministro De Vecchi sopprime i Provveditorari rRgionali e ricostituisce i Provveditorati Provinciali, soppressi da Gentile nel 1923.
      Questa norma, ovviamente, segna anche la rinascita del Provveditorato agli Studi di Cuneo, il "mio" Provveditorato, a cui sono legato ancora adesso con tanta nostalgia. Nello stesso anno, sempre con una legge di De Vecchi, sono soppressi i Consigli Scolastici e tutti i poteri e le competenze in materia d'istruzione elementare sono assunti dal Ministro, che aveva facoltà di delegarne una parte al Provveditore o ad altre autorità scolastiche, fermo restando il potere di modificare o annullare i provvedimenti emanati dalle autorità delegate. Questa legge rivela la forte tendenza accentratrice del regime politico, che è poi lo scopo di tutta la legislazione scolastica posteriore alla riforma Gentile. Infatti, vengono diminuite le garanzie giuridiche per la carriera e la disciplina già conquistate dal personale con Gentile e vengono trasferiti al Ministero poteri e funzioni che erano propri di organi collegiali, ancorché non elettivi. Tuttavia, nel novembre del 1938, fu nuovamente istituito il Consiglio Provinciale dell'Educazione, ma con funzioni puramente consultive.
      E, per ora, basta così, ma la relazione che tenni era ancora lunga. La continuerò non so quando.

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