LA SCUOLA SAVOIARDA DALLA PESTE IN POI - VI parte (Settembre 2022)

(continuazione dalla V parte)

      In attesa del nuovo ministro, che ci auguriamo culturalmente e non solo tecnicamente attrezzato, mi limito alla continuazione delle vicende delle leggi scolastiche prese da una mia vecchia relazione, basata sulla raccolta di ricerche compiute da altri.
      Nota – Molte frasi del brogliaccio che continuo a pubblicar non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire.

      La relazione continuava così:
      5) R.D.L. 21 Settembre 1938, n. 2038 – In sostituzione della scuola secondaria o, più precisamente, in prosecuzione di alcune scuole secondarie di avviamento professionale, vengono ufficialmente istituiti gli istituti professionali.
      L’esposizione delle vicende dell’istruzione professionale – destinata ai giovani che intendono prepararsi al conseguimento di una “qualifica per l’esercizio di una determinata pratica lavorativa, sia sul terreno dei mestieri tradizionali, sia su quello delle nuove attività, richieste dalle esigenze nuove delle moderne tecniche produttivistiche” – si presenta difficile e complessa, per l’indeterminatezza in cui è rimasta per molti anni, a cominciare dalla sistemazione datane dall’art. 272 della legge Casati, per finire alla recente legge istitutiva delle Regioni a statuto ordinario, che, attuando il dettato costituzionale, trasferisce alle stesse la competenza a provvedere per l’istruzione professionale. Pertanto, non ci si addentra nei problemi, richiedendogli stessi una eventuale trattazione separata.
      Ricordiamo che, durante il fascismo, la riforma Gentile (decreto legge 31 dicembre 1922) sostituì al Provveditorato agli studi provinciale quello regionale, lasciando in vita solo 19 Provveditorati agli Studi. Al Provveditorato provinciale si è però tornati nel 1936 con la riforma De Vecchi (decreto legge 9 marzo 1936, convertito legge 10 aprile 1936).

      6) R. D. 14 Ottobre 1938, n. 11771 - Facciamo un po’ di storia. Le vecchie scuole diurne, istituite nel 1921 dall’Ente “Opera contro l’analfabetismo”, furono successivamente assunte in gestione da enti vari di cultura aventi personalità giuridica. Dette scuole furono chiamate “provvisorie” e poi , nel 1926, “non classificate” per distinguerle da quelle “classificate” gestite dai Provveditorati regionali e dai Comuni. Dopo il passaggio alla Stato delle scuole elementari comunali, avvenuto con la legge del 1933, (rileggere il punto 3), le scuole già “classificate”, furono denominate “di Stato” e quelle “non classificate” presero il nome di “rurali” nel 1935.
      La legge 1771 modifica l’ordinamento delle scuole rurali, la cui gestione è affidata direttamente ai Provveditori, togliendola ai vari “enti delegati” quali, per citarne alcuni operanti nella nostra Provincia, il Gruppo d’Azione per le Scuole Rurali e l’Opera Nazionale Balilla. Però c’è una certa resistenza a considerare i ragazzi contadini uguali agli altri e dette scuole, considerate come “scuole rurali di Stato”, conservano un ordinamento speciale e sono sottoposte alla vigilanza di speciali Direzioni Didattiche governative e di uno speciale Ispettorato centrale governativo.

      7) Legge 15 Luglio 1940, n. 899 – Questa legge sopprime il corso inferiore dell’istituto tecnico (già scuola tecnica) e il corso inferiore dell’istituto magistrale, istituendo la scuola media, nella forma da noi conosciuta fino al 1963. A tali scuole di accede dopo la 5^ elementare ed il superamento di un esame di ammissione ed è l’unica che permetta di proseguire gli studi nelle secondarie di secondo grado, senza bisogno di esami integrativi. E’ il frutto della cosiddetta riforma Bottai, derivata dalla Carta della Scuola approvata dal Gran Consiglio del Fascismo su proposta del Bottai stesso, il 15 Febbraio 1939. Accanto ad alcuni spunti di portata “rivoluzionaria” e “antiborghese” (così furono definiti; ricordiamo che il fascismo, in origine, era socialista e così si definì nel 1943 nella R. S. I.)), quale l’introduzione che la scuola sia un “servizio” dovuto allo Stato, cioè, alla collettività, quali l’introduzione del lavoro manuale e l’attribuzione alla scuola media della facoltà di orientare i ragazzi nelle scelte ulteriori, alcuni oggi vedono un aggravamento classista fra media ed avviamento. All’unificazione nella scuola media delle scuole secondarie inferiori (ginnasio, istituto tecnico, istituto magistrale) farebbe riscontro non solo la sopravvivenza della scuola di avviamento professionale, ma la creazione di una “scuola artigiana” mirante a “non offrire, sia pure involontariamente, incentivo alla gioventù di spostare la propria condizione sociale” (sono parole del Bottai). Tuttavia, la dicotomia “media – avviamento” trova ancora oggi sostenitori con argomentazioni che non possono essere scartate a priori.

      Legge 1° Giugno 1942, n. 675 - Dispone l'inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. La legge, notevole perché equipara i maestri ai concettuali di Stato, con relativo stipendio e progressione a ruoli chiusi, non ha rilevanza sul piano delle strutture didattiche, ma dimostra l'attenzione dello Stato al personale docente anche in momenti difficili (piena guerra).

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