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COSI' DICEVA LA STAMPA CUNEESE 70 ANNI FA (Marzo 2015)

      Continuando la lettura di IL PIEMONTE REPUBBLICANO, trisettimanale della Repubblica Sociale pubblicato a Cuneo e fattomi conoscere dal dott. Roberto Martelli della Biblioteca Civica di Cuneo, stralcio tre notizie (fra le tante) che rendono l'idea di ciò che pubblicava la stampa di regime in quel periodo e anche di com'era difficile e triste la vita.
      Si mangiavano poche frattaglie e non c'era sale. Si ricorreva a certe sorgenti locali, dette di acqua salata, ma che, in verità, era acqua più puzzolente che salata; a volte sapeva di uova marce. Trascrivo gli esempi del mese di marzo 1945:

Nuovo orario distribuzione gas

      """L’Azienda Gas di Cuneo comunica che a partire dal 1° marzo la distribuzione del gas viene effettuata nelle seguenti ore: mattino dalle ore 11 alle ore 13; sera dalle ore 18,30 alle ore 19,30""".

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Distribuzione frattaglie

      """Il Coproma (Comitato Provinciale Macellazione) comunica che mercoledì 7 corrente, sarà effettuata la distribuzione di frattaglie bovine in ragione di gr. 70 a tutti i prenotati del Capoluogo presentando il tagliando n. 130 della carta annonaria."""

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Vendita acqua salata

      """Il Podestà, visto il Decreto col quale il Capo della Provincia, nella necessità di evitare vari inconvenienti nella libera vendita dell’acqua salata e nella considerazione inoltre che è necessario assicurare mediante un regolare rifornimento la fornitura ad equo prezzo dell’acqua salata ai panificatori per metterli in grado di provvedere alla salatura del pane, ha disciplinato la vendita di tale prodotto nel senso:
      1) di proibire nel Comune di Cuneo la vendita al pubblico dell’acqua salata da parte dei privati.
      2) Di affidare al Comune la vendita dell’acqua stessa in regime di monopolio.
      In esecuzione delle accennate disposizioni rende noto:
      1) Il Comune assume a decorrere del 1° aprile p.v. lo smercio, con carattere di esclusività, dell’acqua salata alla popolazione.
      2) A decorrere dalla data indicata dovrà pertanto cessare la vendita di tale prodotto da parte degli esercizi privati.
      3) Il prezzo di vendita dell’acqua, che il Comune si riserva di stabilire, non supererà comunque lire 3,50 il litro.
      A carico dei contravventori sarà provvisto a sensi delle leggi di guerra."""

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