E VENNE LA COSTITUZIONE (Gennaio 2023)

      (continuazione dalla V parte)
      Vorrei parlare dei telefonini, ma aspetto ancora. Nell'attesa, ritorno alla continuazione delle vicende delle leggi scolastiche prese da una mia vecchia relazione, basata sulla raccolta di ricerche compiute da altri.
      Nota – Molte frasi del brogliaccio che continuo a pubblicare non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire./p>

      Il 1° Gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, in sostituzione del vecchio Statuto Albertino del 1848. Sono passati cent'anni. Della nuova Costituzione riporto gli articoli più importanti relativi alla Scuola:
      "Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
      La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
      Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
      La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad asse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
      E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
      Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."

      "art. 34. La scuola è aperta a tutti.
      L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
      I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
      La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

      Emergono dai citati articoli quattro proncipi fondamentali, che si possono così schematizzare:
      art. 33 = Libertà d'insegnamento;
      art. 34, 1° comma = Eguaglianza dei cittadini rispetto al servizio pubblico dell'istruzione;
      art. 34, 2° comma = Obbligatorietà dell'istruzione;
      art. 34, 2° comma = Gratuità dell'istruzione.

      Oggi, tali principi potrebbero sembrare generici, se non banali, ma dobbiamo tener presente che, fino alla guerra 1940/45, i predetti principi si riferivano solo alla scuola elementare d'obbligo. Il passaggio alla tutela economica ai bisognosi della secondaria di 2° grado e dell'università non fu cosa da poco.
      Relativamente alla libertà d'insegnamento, tale principio, mentre non esclude che l'istruzione e la cultura (finalmente) siano fini precipui dello Stato, prevede che lo Stato, nel raggiungimento dei suoi fini, si limiti ad agire in concorrenza con l'analoga attività svolta liberamente da altri enti e da privati. Tuttavia, per evitare lo scadimento di titoli di studio aventi valore legale, l'accertamento della capacità degli allievi, da effettuarsi con imparzialità, è riservato esclusivamente allo Stato attraverso quello che si chiama "l'esame di Stato".
      Il principio dell'uguaglianza, a ben vedere, non fa che completare l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Personalmente, ho qualche dubbio che - sempre nella legittimità - ciò si applichi anche del tutto verso i parlamentari e i magistrati.
      Al fine di "rendere effettiva" tale uguaglianza, lo Stato riconosce ai cittadini privi di mezzi il diritto di raggiungere, qualora si dimostrino capaci e meritevoli, "i gradi più alti degli studi". Ciò avviene attraverso l'assegnazione di borse di studio ed altre forme di assistenza scolastica.
      Si tenga presente che lo Stato ha un interesse diretto a che i cittadini siano colti e professionalmente preparati; perciò, tali diritti sono riconosciuti non solo nel loro interesse individuale, ma anche in quello generale dello Stato.
      Al lume di questa necessità d'ordine sociale, si possono meglio comprendere i principi della gratuità e dell'obbligatorietà di un'istruzione di base.
      Detto interesse sociale, costituzionalizzato negli articoli citati, legittima pienamente la disposizione di legge ordinaria (per altro verso, di esprema delicatezza), secondo la quale i genitori - fermo restando il loro diritto primario di istruire ed educare i figli (art. 30, 1° comma della Costituzione) - sono responsabili dell'adempimento e dell'obbligo scolastico dei loro figli, incorrendo, in caso di inadempienza, in sanzioni penali e, in alcuni casi, nella perdita della patria potestà.

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