(continuazione dalla VI parte)
Vorrei parlare dei telefonini, ma aspetto ancora. Nell'attesa, ritorno alla continuazione delle vicende delle leggi scolastiche prese da una mia vecchia relazione, basata sulla raccolta di ricerche compiute da altri.
Nota – Molte frasi del brogliaccio che continuo a pubblicare non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire./p>
1) D.L. 2 maggio 1947, n. 499. Sostituisce al sistema dei ruoli chiusi quello dei ruoli aperti ed istituisce il ruolo provinciale degli insegnanti elementari.
2) D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599. Istituisce (o, meglio, riorganizza) la scuola popolare contro l'analfabetismo. Prevede tre tipi di istruzione popolare:
a) conseguimento della licenza elementare inferiore (1° ciclo) per i maggiori di 12 anni che siano analfabeti;
b) conseguimento della licenza elementare inferiore (5^ classe) per chi, sapendo leggere e scrivere, non ne sia in possesso;
c) corsi di approfondimento postelementari.
La stessa legge istituisce i centri di lettura e le iniziative di carattere ricreativo ed educativo.
3) Legge 19 marzo 1955, n. 160. Detta norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, scientifica, magistrale e tecnica. E' la legge che era ancora in vigore nel 1980 per i professori non di ruolo, specie per quanto riguardava i procedimenti disciplinari e le assenze.
Istituisce anche la Commissione per i ricorsi che, modificata con la legge 13 giugno 1969, funziona (nel 1980) con una composizione a maggioranza di origine sindacale.
4) D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503. Fissa i programmi didattici per la scuola primaria, aventi per scopo l'"assicurare alla totalità dei cittadini quella formazione basilare della intelligenza e del carattere, che è condizione per un'effettiva e consapevole partecipazione alla vita della società e dello Stato. Questa formazione, anteriore a qualunque finalità professionale, fa si che la scuola primaria sia elementare non solo in quanto fornisce gli elementi della cultura, ma soprattutto in quanto educa le capacità fondamentali dell'uomo; essa ha, per dettato esplicito della legge, come suo fondamento e coronamento l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica". Proposizione dove dicono che convivano un inno alla libertà di pensiero e un ossequio all'indirizzo confessionale.
5) Legge 13 marzo 1958, n. 165. Innova profondamente l'ordinamento della carriera degli insegnanti elementari.
6) Legge 9 giugno 1961, n. 478. Da tale data, la licenza elementare, attestata sulla pagella scolastica della classe quinta, è titolo valido per l'ammissione alla scuola media. E' abolito, pertanto, l'esame di ammissione.
7) Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. E' la legge fondamentale attualmente (1980) in vigore: abolisce le scuole di avviamento professionale ed istituisce la scuola media unica, obbligatoria, dalla quale si può accedere ad ogni indirizzo secondario, escluso il ginnasio e, col superamento dell'esame di latino - studiato come materia facoltativa - anche al ginnasio.
Si verifica il boom dell'istituzione delle scuole medie, anche nei paesi e, con l'organizzazione di una fitta rete di servizi per il trasporto degli alunni ed il perseguimento concreto degli evasori, si attua nei fatti l'idea, concepita 85 anni prima dal ministro Coppino, di una scuola obbligatoria ma possibile.
L'obbligatorietà è portata ad otto anni di frequenza e, nei casi di ripetenza o di assenza, al 15° anno di età. Ciò aumenta fortemente la preparazione culturale e civica dei cittadini ed elimina la piaga dell'analfabetismo di ritorno, frequente in una scuola obbligatoria di soli tre o cinque anni.
Naturalmente, occorrono nuovi programmi, che vengono stabiliti col successivo Decreto ministeriale del 24 aprile 1963, in armonia col nuovo indirizzo unitario.
In pratica, inizia lo scempio culturale che avverrà nei programmi. Ci saranno meno analfabeti, ma ci saranno tanti (tutti) alfabetizzati senza una preparazione culturale, che si ottiene solo colla conoscenza di ciò che il mondo, dall'origine, ha fatto e pensato. Il latino non era affatto una perdita di tempo; lo studio della storia (e, nelle superiori, della filosofia) ancora meno; ma la via che si percorrerà fino ad oggi (2023) è quella: produrre tanta capacità manuale o con tecnica di base, ma evitare che diventino troppo colti e capiscano che cosa facciano veramente politici e politicanti. Su questo argomento non tornerò più.
8) Legge 30 maggio 1965, n. 580. Fra l'altro, sopprime nelle scuole elementari la distinzione dei posti d'insegnante in maschili, femminili e misti.
9) Legge 18 marzo 1968, n. 444. Istituisce la scuola materna statale, dai tre ai sei anni, facoltativa, ed è un altro grandissimo merito della società italiana del dopoguerra.
10) D.P.R. 31 maggio 1974, nn. 416, 417, 418, 419 e 420. Sono i cosiddetti decreti delegati, coi quali si introduce - o si tenta o si dice di introdurre, secondo i punti di vista - la partecipazione nella scuola.
Il problema fu oggetto di accanite dispute. Però, si rilevò un'accresciuta difficoltà al funzionamento di alcuni organi collegiali, creata dalla netta separazione fra campo didattico e campo organizzativo (o programmatorio), per la diversa estrazione dei membri. Ad esempio, nei consigli di classe che si radunano per proporre le adozioni dei libri di testo (funzione prettamente didattica), sono presenti i rappresentanti dei genitori; ciò postula che essi siano pedagogicamente e didatticamente preparati, il che non si può ottenere per legge. Di contro, stanno altri organi collegiali, i quali deliberano soprattutto in materia organizzativa; in questo caso, la maggioranza dei membri dovrebbe provenire dai rappresentanti degli utenti, dalla collettività; invece è costituita dagli stessi addetti ai lavori, da coloro che devono rendere - non ricevere - il servizio. Ciò dà l'impressione che si cada, più o meno involontariamente e inconsapevolmente, nel corporativismo.
11) Legge 16 giugno 1977, n. 348. Abolisce il latino anche come materia facoltativa nella media, sostituito, in quanto all'obbligatorietà, dall'educazione tecnica e dall'educazione musicale. Modifica anche altri insegnamenti. Mi limito a dire che chi si accontenta gode.
12) Legge 4 agosto 1977, n. 517. Detta nuove norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. Abolisce la pagella e i voti, introducendo la scheda ed i giudizi analitici e complessivi.
Le ultime due leggi citate, e le successive, sono ancora (nel 1980) in fase di attuazione, perciò pare inopportuna una loro illustrazione in questi miei modesti appunti di storia scolastica.
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