COME ANDO' CON L'ISTRUZIONE RELIGIOSA (Marzo 2023)

      (VII ed ultima puntata della mia relazione del 1980)
      
      Vorrei parlare dei telefonini, ma aspetto ancora. Nell'attesa, ritorno alla continuazione delle vicende delle leggi scolastiche prese da una mia vecchia relazione, basata sulla raccolta di ricerche compiute da altri. E' l'ultima puntata e qualcuno tirerà un sospiro di sollievo. Ma quanto è cambiato dal 1980?
      Nota – Molte frasi del brogliaccio che continuo a pubblicare non sono parole mie, ma certamente di autori specifici, su cui mi ero preparato per il mio insegnamento. Purtroppo, mi è impossibile citarli, perché non ho la minima idea dove li avessi trovati. Chiedo venia agli autori a me ora sconosciuti, ma interessanti per il loro approfondito dire.

      Come nota curiosa – ma non solo curiosa – può essere interessante trattare a parte l’excursus storico dell’istruzione religiosa in Italia.
      Dall’inizio della nostra storia (1630) fino al 1800, troviamo una istruzione generalmente lasciata al clero secolare e agli ordini religiosi. Ciò non poteva non portare al predominio massiccio dell’insegnamento religioso, anche come materia specifica, anche se alla Chiesa va riconosciuto il grande merito di avere soccorso là dove i governanti non potevano o non volevano mettere mano. L’attenuazione che pare verificarsi in un certo punto del ‘700 non è dovuta ad un riacquistato spirito di laicità, ma semplicemente all’ostilità verso i Gesuiti, per la loro vera o presunta interferenza nelle vicende dinastiche o – dice la Chiesa che giunse fino alla loro soppressione – per le loro deviazioni dogmatiche.
      In Piemonte, dal 1800 al 1814, ci fu una attenuazione dell’insegnamento religioso, anzi, ci fu una vera preclusione, in omaggio ai princìpi della Rivoluzione francese. Ma già nel 1814 l’insegnamento religioso era reintrodotto a tutti i livelli, rafforzato poi dall’ordinamento del 1828 di Carlo Felice.
      Con la legge Casati, l’istruzione religiosa è dichiarata obbligatoria, nello Stato sabaudo, nelle scuole elementari, tecniche, classiche e normali; tale obbligatorietà fu poi estesa a tutta l’Italia.
      Con la legge Coppino del 1877 – si rammenti che Coppino era un uomo della sinistra – l’istruzione religiosa venne abolita. Cronologicamente, la legge Coppino segue di solo sette anni la breccia di Porta Pia e di soli sei anni la legge delle cosiddette “Guarentigie”, che regolava unilateralmente i rapporti tra Stato e Chiesa. In tale clima, l’abolizione dell’istruzione religiosa fu completata con i decreti del 1883 e del 1889, in quanto il pensiero laico e liberale allora dominante e la relativa scuola escludevano che tale insegnamento rientrasse nei compiti propri dello Stato.
      All’inizio del ‘900, tuttavia, l’insegnamento religioso fu reintrodotto come facoltativo, limitatamente alle scuole elementari inferiori, e fu affidato alle cure dei Comuni, che dovevano provvedervi soltanto a richiesta di congruo numero di genitori.
      Solo con la riforma Gentile, nel 1923, fu ripristinato in tutte le scuole primarie l’obbligo dell’istruzione religiosa. In seguito, in applicazione del Concordato e dei Patti Lateranensi del 1929, con la Legge 5 Giugno 1930, n. 824, l’obbligo dell’insegnamento religioso venne esteso a tutti gli istituti d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado e, con R. D. 10 Luglio 1930, n. 1015, ne furono stabiliti i programmi. Ciò avveniva in ossequio all’art. 36 del Concordato, secondo cui lo Stato italiano considera, come già detto, “fondamento e coronamento…. eccetera”.
      Nel secondo dopoguerra, l’articolo 7 della Costituzione ha riconosciuto il Concordato nella sua formulazione integrale e con esso anche, naturalmente, le norme relative all’insegnamento religioso.
      Per dovuto rispetto alla libertà individuale di pensiero, sono dispensati dall’obbligo della frequenza alle lezioni di religione tutti quegli allievi i cui genitori – in conformità al principio della libertà di culto costituzionalmente sancita – ne richiedano esplicitamente l’esenzione.
      Le attuali (1980) e numerose – anche se, forse, non ponderose – correnti politiche e filosofiche che combattono l’istruzione religiosa devono tenere presente, nel caso di proposte di soppressione, che non si tratta solo della volontà di questo o quel Governo, dovendosi ricorrere ad una modificazione del Concordato, oppure, ad una modificazione della Costituzione.
      “Qui finisce l’avventura del signor Bonaventura”, diceva il Corriere dei Piccoli ai miei tempi, e qui finisce la relazione che avevo preparato per il mio lungo intervento del 1980. Come siano andate le cose dal 1980 in poi, chi mi legge, essendo colto, lo sa meglio di me.

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